Cosa è l’Amministratore di Sostegno

La legge 6 del 9.1.2004 ha riformato il Codice Civile, introducendo il nuovo istituto dell’Amministratore di sostegno che affianca la persona fragile assistendola e rappresentandola giuridicamente rispetto ai suoi interessi personali e per le scelte sanitarie, sociali, previdenziali ed educative più opportune, per tutelare la qualità della sua vita.

L’Amministratore di sostegno è di supporto soprattutto per le piccole, grandi e a volte insormontabili incombenze alle quali la persona anziana in difficoltà o la persona con disabilità o problemi di disagio psichico o di dipendenza non è in grado di far fronte da sola.

Finalità

Lo scopo della nuova misura di protezione è tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Come si nomina un amministratore di sostegno

Con un ricorso, cioè un richiesta scritta e formale che dà avvio al procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno. Una volta ricevuto il ricorso, il Giudice Tutelare emette un decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, ovviamente dopo aver valutato la situazione e i bisogni di tutela e di supporto.

Chi può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno

  • la persona stessa che sente di aver bisogno di assistenza;
  • il coniuge o il convivente;
  • i parenti entro il quarto grado;
  • gli affini entro il secondo grado;
  • il tutore o il curatore che presentano la richiesta di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione;
  • il Pubblico Ministero;
  • i responsabili dei servizi sociali che curano e assistono la persona.

Chi può svolgere il ruolo di amministratore di sostegno

  • il coniuge non separato legalmente;
  • il convivente;
  • il genitore;
  • il figlio;
  • il fratello
  • il parente entro il quarto grado;
  • la persona designata anche mediante testamento dal genitore superstite
  • un’altra persona incaricata dal Giudice Tutelare, ad esempio un volontario che ha
    seguito un apposito percorso formativo e ha espresso la propria disponibilità a
    svolgere il ruolo di amministratore di sostegno;
  • una persona giuridica pubblica (Provincia, Comune o altro Ente), privata
    (associazione, cooperativa sociale o fondazione) o un’associazione non
    riconosciuta.

Che compiti svolge un amministratore di sostegno

Lo stabilisce il Giudice Tutelare una volta che ha esaminato il caso.
I compiti possono avere natura patrimoniale o personale. Si parla di natura patrimoniale quando pensiamo a tutte quelle scelte che riguardano la sfera degli interessi economici (ritirare la pensione, riscuotere lo stipendio, pagare le bollette, gestire il conto corrente, 3 ecc.), mentre rientrano nei compiti di natura personale quelle azioni che riguardano la tutela della salute e la cura di sé.

Dove rivolgersi

Ufficio di COLOGNO MONZESE

ACFA – Via Milano, 3 – primo piano

Telefono 02 2538808

Per informazioni lunedì – venerdì dalle 9:00 alle 11:30

Per svolgimento delle pratiche lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00, venerdì dalle ore 9:00 alle 11:30

Ufficio di SESTO SAN GIOVANNI
Via Puricelli Guerra, 24 – piano terra

Orari:
Martedì 15:00 17:00
Venerdì 10:00 12:30

Telefono 02 2495813 – Fax 02 2496831